20 apr 2026
Arriva un importante aggiornamento normativo per il settore della geotermia. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che ridefinisce le regole per l’installazione degli impianti geotermici a bassa entalpia al servizio degli edifici, introducendo semplificazioni procedurali e nuovi criteri tecnici.
Il provvedimento aggiorna il precedente DM 30 settembre 2022 e si inserisce nel quadro più ampio dei regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di uniformare le procedure a livello nazionale e favorire la diffusione di una tecnologia sempre più centrale nella decarbonizzazione dei consumi energetici.
Il decreto si concentra sulle cosiddette “piccole utilizzazioni locali” di calore geotermico, ovvero impianti che scambiano energia termica con il terreno attraverso sonde a circuito chiuso, senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.
Questa tipologia di impianto è utilizzata principalmente per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici e rappresenta una soluzione sempre più diffusa per migliorare l’efficienza energetica e ridurre le emissioni.
Uno degli elementi chiave della riforma è l’allineamento delle procedure autorizzative al nuovo sistema introdotto dal Dlgs 190/2024 (modificato dal Dlgs 178/2025), che punta a semplificare e rendere più chiari i regimi amministrativi per gli impianti da fonti rinnovabili.
Il decreto introduce una distinzione più netta tra gli impianti realizzabili in attività libera e quelli soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ampliando le possibilità di installazione con iter semplificati.
Rientrano in attività libera gli impianti di piccola dimensione, con sonde geotermiche limitate in profondità e potenza termica inferiore a 50 kW. Per questi interventi, quindi, non è necessario un titolo autorizzativo complesso.
Gli impianti più grandi, ma comunque di scala contenuta, rientrano invece nella PAS, che si applica fino a una potenza termica di 500 kW e consente comunque un iter semplificato rispetto alle autorizzazioni ordinarie.
Questa revisione delle soglie rappresenta un passaggio strategico perché amplia il numero di interventi che possono essere realizzati con procedure più snelle, incentivando così la diffusione della geotermia negli edifici.
La semplificazione amministrativa si applica principalmente agli impianti installati su edifici esistenti, a condizione che non vengano modificate le destinazioni d’uso, non si intervenga sulle parti strutturali e non vi sia un aumento delle unità immobiliari o dei parametri urbanistici.
Nel caso di nuove costruzioni, invece, l’impianto geotermico deve essere previsto all’interno del titolo edilizio complessivo, che deve includere anche le relative volumetrie.
Un chiarimento importante riguarda il regime giuridico: gli impianti a circuito chiuso disciplinati dal decreto non sono soggetti alla normativa mineraria, né alle disposizioni del codice civile relative al sottosuolo, semplificando ulteriormente il quadro normativo per gli operatori.
Accanto alla semplificazione burocratica, il decreto introduce una serie di prescrizioni tecniche che incidono direttamente sulla progettazione e realizzazione degli impianti.
Per evitare interferenze con proprietà confinanti, le sonde geotermiche verticali devono rispettare una distanza minima di 4 metri dai terreni limitrofi, mentre per quelle orizzontali la distanza di sicurezza è legata alla profondità dello scavo.
Per gli impianti di maggiore potenza (tra 50 kW e 500 kW), diventa obbligatoria una caratterizzazione del sottosuolo attraverso test specifici, come il TRT (Test di Risposta Termica), oppure tramite indagini geologiche approfondite. Per gli impianti più piccoli, invece, è possibile utilizzare dati già disponibili o di letteratura.
Il decreto stabilisce inoltre requisiti stringenti sui materiali utilizzati, che devono essere compatibili con l’ambiente e non alterare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno o delle falde acquifere. Anche il fluido termovettore deve essere a basso impatto ambientale, con preferenza per soluzioni non inquinanti e biodegradabili.
Un’altra novità rilevante riguarda la gestione amministrativa e il monitoraggio degli impianti. Il decreto prevede l’utilizzo della piattaforma SUER per la presentazione delle comunicazioni e introduce l’obbligo, per Regioni e Province autonome, di istituire registri telematici delle piccole utilizzazioni geotermiche.
Questi registri dovranno essere operativi entro 180 giorni e serviranno a tracciare la diffusione degli impianti, monitorare il territorio e raccogliere dati utili anche per la valutazione dell’energia rinnovabile prodotta.
Gli adempimenti variano in base al regime autorizzativo: per gli impianti in attività libera, i dati devono essere trasmessi entro pochi giorni dall’entrata in esercizio, mentre per quelli in PAS sono previsti obblighi più articolati, sia prima dell’inizio dei lavori sia dopo il collaudo.
Il decreto interviene esclusivamente sugli impianti a circuito chiuso, mentre per quelli a circuito aperto – che comportano prelievo e reimmissione di acqua nel sottosuolo – sarà necessario attendere un provvedimento successivo.
La scelta è legata alla maggiore complessità tecnica e ambientale di questi sistemi, che richiedono una regolamentazione più articolata, soprattutto per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche.
Il nuovo decreto è entrato in vigore il 16 aprile 2026, sostituendo integralmente il precedente quadro normativo del 2022. Tuttavia, le procedure già avviate continueranno a essere disciplinate dalle regole precedenti, garantendo così una fase di transizione per gli operatori.
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